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Statuto della Consulta Milanese per la Laicità delle Istituzioni

PREAMBOLO

La Consulta Milanese per la laicità delle Istituzioni costituisce una rete di associazioni legate tra loro dall’adesione al presente Statuto. Ciascuno dei soggetti aderenti alla Consulta mantiene in ogni caso la propria autonomia e libertà di iniziativa.

Le Associazioni che intendono costituire la Consulta Milanese per la Laicità delle Istituzioni condividono pienamente e fanno propria la “Carta dei Principi” della Consulta Torinese; e ritengono che l’impegno della laicità sia proprio di tutti i soggetti politici e culturali che si battono per la piena realizzazione dei valori della Costituzione Italiana.

Le ispirazioni ideali che hanno condotto allo stato laico moderno, ed in particolare alla nostra carta costituzionale, provengono da molti filoni culturali: a quelli giustamente ricordati nella Carta dei Principi queste Associazioni ritengono doveroso affiancare le componenti libertarie e democratiche dei movimenti socialisti e dei movimenti di ispirazione religiosa, i movimenti liberali e radicali e i movimenti di ispirazione azionistae dei diritti civili, i movimenti delle donne e i movimenti LGBT, espressioni della cultura della solidarietà e della libertà, nella consapevolezza che l’interazione fra tutte queste componenti, e quelle che auspicabilmente si aggiungeranno a questo impegno comune, costituisce il miglior contributo alla cultura della laicità

Le associazioni promotrici della Consulta per la Laicità delle Istituzioni di Milano ritengono che il“metodo del consenso” debba essere adottato nella pratica decisionale degli organi della Consulta. Esso tende a porre al centro la reciproca persuasione. Se infatti prevedere quale condizione l’unanimità comporterebbe un potere di veto paralizzante, è convincimento condiviso che i processi decisori dovranno svolgersi con l’obbiettivo della ricerca del massimo consenso interno e dopo il confronto più approfondito.

ART. 1

DENOMINAZIONE

È costituita un’Associazione senza scopi di lucro, denominata “CONSULTA MILANESE PER LA LAICITÁ DELLE ISTITUZIONI”, che ha come finalità la difesa della laicità delle Istituzioni e la diffusione della cultura laica.

La Consulta è dotata di un simbolo, consistente in una testa di donna con berretto frigio di colore rosso, incorniciato da foglie di alloro di colore verde, il tutto inserito in un cerchio con sfondo di colore nero ed accompagnato dalla scritta: “Consulta Milanese per la Laicità delle Istituzioni” di colore rosso.

L’accettazione della Carta dei Principi costituisce condizione necessaria per l’adesione alla Consulta.

ART. 2

SEDE

La Consulta ha sede legale in Milano.

II Comune della sede potrà essere variato solo per delibera dell’Assemblea Straordinaria. Per ragioni funzionali può essere individuata una sede operativa, diversa dalla sede legale.

ART. 3

SCOPO

La Consulta promuove, principalmente, le seguenti attività:

“azioni per l’abolizione di tutte le norme costituzionali (art.7), legislative e governative nazionali, regionali, locali e d’altro tipo che limitino la laicità delle Istituzioni e favoriscano concessioni di compiti, contributi, diritti e privilegi ad altre istituzioni, tali da compromettere la laicità delle Istituzioni pubbliche;

“prese di posizioni ed iniziative sugli atti e sulle politiche del Comune di Milano, della Provincia di Milano, della Regione Lombardia, dei Governi e dei Parlamenti Nazionale ed Europeo e di ogni altra Istituzione riguardanti i temi della laicità e della libertà di pensiero;

“incontri e seminari sul tema della libertà di pensiero, della laicità delle Istituzioni, dei diritti umani, dei diritti civili, delle libertà individuali, della libertà di ricerca scientifica e del progresso umano;

“iniziative di collaborazione e di reciproco scambio fra le diverse Associazioni aderenti, al fine di promuovere una più visibile ed incisiva presenza culturale delle Associazioni laiche;

“eventi culturali ed artistici attinenti alla laicità;

“visite guidate ai luoghi ed ai monumenti significativi nella storia della libertà di pensiero e della laicità;

“formazione ed aggiornamento di docenti, educatrici ed educatori delle scuole di ogni ordine e grado e d

ogni altra istituzione, finalizzati alla promozione dei principi laici;

“promuovere iniziative di formazione ed informazione per operatori sociali e sanitari anche in collaborazione con Istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati;

“interventi presso le istituzioni scolastiche, con i predetti fini;

“diffusione di informazioni nei media e costituzione di un “osservatorio laico” sulle questioni di interesse della Consulta;

“pubblicazioni di notiziari, opuscoli, libri, video sui temi della laicità;

“rapporti con realtà similari sia in Italia che all’estero;

“qualunque altra iniziativa utile ai fini della diffusione della conoscenza della Consulta e al raggiungimento delle sue finalità;

“iniziative tese a favorire la civile convivenza e l’integrazione fra persone e culture diverse.

ART. 4

FINANZE

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative, stabilite di anno in anno con delibera della Giunta Esecutiva e ratificate dall’Assemblea dei Soci;

b) dalle elargizioni e contributi volontari effettuate dagli associati;

e) dalle liberalità ricevute in occasione di manifestazioni alle quali l’Associazione partecipi o ne sia promotrice;

d) da contributi privati e/o pubblici, nazionali ed internazionali;

e) da sovvenzioni, donazioni, eredità o legati o lasciti di Terzi o di associati, sia con espresso vincolo di destinazione o senza precisazione di destinazione;

f) dalle eventuali rendite finanziarie e immobiliari.

E’ fatto divieto assoluto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali proventi tra gli associati. Ogni eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.

ART. 5

SOCI

II numero degli aderenti alla Consulta è illimitato. Possono chiedere di aderire alla Consulta le Associazioni impegnate in difesa della laicità delle Istituzioni, che sottoscrivano la Carta dei Principi della Consulta stessa.

I Soci della Consulta si suddividono nelle seguenti categorie:

1) Soci Fondatori: sono le Associazioni le quali hanno sottoscritto l’atto costitutivo della Consulta;

2) Soci Ordinari: sono le Associazioni le quali condividono le finalità della Consulta, si impegnano ad accettare e rispettare il contenuto del presente Statuto e della Carta dei Principi.

L’ammissione a Socio Ordinario, deliberata dall’Assemblea, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte delle Associazioni interessate, con le modalità specificate nel presente articolo.

3) Soci Onorari e Socie Onorarie: sono i Soci e le Socie individuali i/le quali, per particolari meriti culturali, personali e per attività svolte, vengono nominati/e tali su delibera dell’Assemblea e su proposta della Giunta Esecutiva.

Le Associazioni che intendono aderire alla Consulta devono inoltrare specifica richiesta scritta, impegnandosi a rispettare la Carta dei Principi, compilando il modulo di adesione con le indicazioni di un rappresentante effettivo e di uno supplente, versando la quota associativa.

L’ammissione di nuove Associazioni è deliberata dalla Consulta con la maggioranza assoluta delle/degli aventi diritto al voto su proposta del Collegio dei Garanti.

Le Associazioni aderenti possono recedere dalla Consulta in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Coordinatore o Coordinatrice.

ART. 6

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti:

a) ad osservare il presente Statuto e la Carta del Principi, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento eticamente corretto nei confronti della Consulta;

e) a versare la quota associativa alla scadenza prevista fissata, per i rinnovi, a 12 mesi dalla data di ammissione;

d) a comunicare il cambio di residenza e di indirizzo telematico.

I Soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

b) ad accedere alle cariche associative.

I Soci hanno diritto inoltre a frequentare i locali sociali ed a servirsi gratuitamente del materiale di studio e della documentazione non riservata in possesso del sodalizio, ne! rispetto della normativa a tutela del diritto alla riservatezza.

La qualità di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità, esclusione motivata o scioglimento dell’Associazione socio.

In caso di mancato pagamento della quota associativa la Giunta Esecutiva, previo sollecito scritto, può escludere il socio moroso.

L’esclusione motivata viene sancita dal Collegio dei Garanti per gravi atti o comportamenti dei Soci nei loro rapporti con la Consulta, con altri Soci o con terzi, che siano giudicati incompatibili con la Carta dei Principi o tali da ledere l’immagine della Consulta, costituendo un danno comprovato per essa.

II Socio espulso ha facoltà di presentare ricorso, che deve pervenire alla Giunta Esecutiva entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso. L’Assemblea Ordinaria, alla prima convocazione utile, è competente per la decisione definitiva sul provvedimento di espulsione.

ART. 7

QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa è stabilita annualmente dall’Assemblea Ordinaria su proposta della Giunta Esecutiva.

ART. 8

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi della Consulta sono:

a) l’Assemblea

b) il Coordinatore o la Coordinatrice

c) la Giunta Esecutiva

d) il Tesoriere o la Tesoriera

e) il Collegio dei e delle Garanti

f) il Collegio dei e delle Revisori/re dei Conti

ART. 9

ASSEMBLEA

L’Assemblea è l’organo sovrano della Consulta.

Le Assemblee, Ordinarie e Straordinarie, possono essere convocate per posta, per via telematica o a mezzo fax.

I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Coordinatore o dalla Coordinatrice mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio contenente l’Ordine del Giorno, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

L’Assemblea deve essere convocata, qualora richiesto con regolare domanda, se sottoscritta da almeno un decimo dei Soci a norma dell’art. del C.C.

L’Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale.

ART. 10

COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni due mesi e comunque non meno di quattro volte all’anno.

L’Assemblea Ordinaria delibera sul Conto Consuntivo e sul Conto Preventivo, sugli indirizzi generali e programmatici dell’Associazione, in particolare:

“nomina il Coordinatore o la Coordinatrice della Consulta;

“nomina i/le componenti della Giunta Esecutiva;

“nomina il Tesoriere o la Tesoriera;

“nomina il Collegio dei e delle Garanti;

“nomina il Collegio dei e delle Revisori/re dei Conti;

“stabilisce, su proposta della Giunta Esecutiva, le quote associative annuali a carico dei Soci;

“convalida le domande di associazione;

“delibera inappellabilmente sui ricorsi presentati dai Soci espulsi;

“approva eventuali regolamenti;

“svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto.

L’Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta la Giunta Esecutiva lo ritenga opportuno, in relazione all’importanza delle decisioni da adottare, nonché per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla revoca del Coordinatore o Coordinatrice e sullo scioglimento dell’Associazione. Per le convocazioni valgono le stesse modalità previste per l’Assemblea Ordinaria.

ART. 11

MODALITÀ’ DELL’ASSEMBLEA

Le Associazioni aderenti alla Consulta sono rappresentate in Assemblea da un membro effettivo, ovvero da un membro supplente, con diritto di voto, singolo ed individuale, designati per iscritto dall’Associazione di appartenenza; le Associazioni hanno libera facoltà di sostituire, in qualsiasi momento, i propri rappresentanti, dandone comunicazione scritta.

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee tutti i Soci Fondatori ed Ordinari in regola con il pagamento della quota annuale ma a ciascun Socio spetta un solo voto.

I Soci Onorari e le Socie Onorarie possono intervenire all’Assemblea, senza diritto di voto.

I Soci Fondatori e Ordinari possono farsi rappresentare da altri Soci. Nessun Socio può essere delegato a rappresentare più di due Soci. Le deleghe devono essere conferite per iscritto, per via telematica o fax e conservate agli atti dell’Associazione.

L’Assemblea Ordinaria delibera validamente in prima convocazione con l’intervento della metà più uno dei Soci e la maggioranza semplice dei voti.

In seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la data fissata per la prima, delibera a maggioranza semplice dei voti, qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea Straordinaria delibera validamente, in prima convocazione, con la maggioranza di almeno due terzi dei Soci Fondatori ed Ordinari; in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

L’Assemblea Straordinaria delibera validamente lo scioglimento del sodalizio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

ART. 12

COORDINATORE/ COORDINATRICE

II Coordinatore o la Coordinatrice viene eletto/a dall’Assemblea, a maggioranza semplice e costituisce il/la legale rappresentante della Consulta.

Egli o Ella presiede e convoca l’Assemblea e la Giunta Esecutiva, rimane in carica per periodo di due anni, può essere revocato/a dall’Assemblea, venendo sostituito/a ed è rieleggibile.

II Coordinatore o la Coordinatrice svolge funzioni operative ed esecutive, nonché di coordinamento delle attività della Consulta e di rappresentanza esterna della stessa; attua le indicazioni dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva ed informa in maniera assidua e costante le Associazioni, in ordine a tutte le attività svolte in attuazione di quanto previsto dall’art. 3; mantiene inoltre i rapporti con le Associazioni medesime. In caso di suo temporaneo impedimento, il Collegio dei e delle Garantì ne svolge temporaneamente le funzioni.

ART. 13

GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva viene eletta ed eventualmente revocata o modificata dall’Assemblea a maggioranza semplice, è presieduta dal Coordinatore o dalla Coordinatrice, che la convoca, ed è composta, oltre che da questi/a, da un numero pari di componenti. Essa svolge funzioni operative ed esecutive. La Giunta Esecutiva dura in carica per il periodo di due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Nel caso in cui venga meno la completezza della Giunta, l’Assemblea provvedere ad integrarla.

La Giunta Esecutivademanda, in modo permanente, ad uno/una dei/delle propri/e componenti lo svolgimento delle mansioni di Segretario/a, con il compito di curare la verbalizzazione delle riunioni della Giunta Esecutiva medesima.

Ai lavori della Giunta Esecutiva partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei e delle Garanti , il Tesoriere o la Tesoriera, il Collegio dei e delle Revisori/re dei Conti ed il/la Segretario/a Organizzativo/a.

ART. 14

TESORIERE o TESORIERA

II Tesoriere o la Tesoriera viene eletto/a e può essere revocato/a dall’Assemblea a maggioranza semplice e provvede alla gestione amministrativa, contabile e fiscale, predisponendo i bilanci annuali (preventivo e consuntivo) da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, sentito il parere del o della Revisore/ra dei Conti.

Egli/Ella rimane in carica per il periodo di due anni ed è rieleggibile.

ART. 15

COLLEGIO DEI E DELLE GARANTI

II Collegio dei e delle Garanti, costituito da tre a sette componenti, viene eletto e può essere revocato o modificato dall’Assemblea a maggioranza semplice. Esso è convocato e presieduto dal/dalla Presidente, eletto/a dal Collegio medesimo.

Esso svolge funzioni di proposta all’Assemblea, ai fini dell’ammissione di nuove Associazioni.

In caso di temporaneo impedimento del Coordinatore o della Coordinatrice esso svolge temporaneamente le funzioni del medesimo.

Il Collegio dei e delle Garanti, delibera l’esclusione dei Soci aderenti, allorché se ne verifichino i presupposti, ovvero fatti e comportamenti, messi in atto dai Soci ai sensi dell’Ari. 6 del presente Statuto.

Esso rimane in carica per il periodo di due anni ed i suoi e le sue componenti sono rieleggibili.

Nel caso in cui venga meno la completezza del Collegio, l’Assemblea provvede ad integrarlo.

ART. 16

COLLEGIO DEI E DELLE REVISORI/RE DEI CONTI

II Collegio dei/delle Revisori/re dei Conti viene eletto e può essere revocato dall’Assemblea a maggioranza semplice: esso è costituito da tre componenti, scelti tra persone di comprovata competenza; il/la Presidente deve essere iscritto/a all’Albo dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei e delle Revisori/re dei Conti esercita il controllo su tutti gli atti di gestione amministrativa, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme statutarie e di legge, esamina i bilanci e la loro correttezza, esprimendo su di essi un parere formale scritto, presentato all’Assemblea, accerta periodicamente la consistenza di cassa. Esso rimane in carica per il periodo di due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

ART. 17

SEGRETARIO/A ORGANIZZATIVO/A

II/la Segretario/a Organizzativo/a può essere nominato/a dalla Giunta Esecutiva ed è individuato/a nella persona di un /una esperto/a delle attività dell’Associazione; egli/ella fornisce il supporto operativo al Coordinatore o alla Coordinatrice, alla Giunta, al Tesoriere o alla Tesoriera, al Collegio dei e delle Garanti, al/alla Revisore/a dei Conti ed all’Assemblea, assume competenze nei settori dell’organizzazione delle attività, curando in particolare la distribuzione del materiale informativo, la gestione del sito internet, la gestione delle pratiche di richiesta di contributi agli Enti, l’organizzazione degli eventi esterni, gli aspetti operativi legati all’attività dell’Ufficio stampa, la stesura dei verbali delle riunioni dell’Assemblea ed eventuali ulteriori mansioni che la Giunta Esecutiva riterrà opportuno attribuirgli/le.

Per l’espletamento delle attività di competenza, il/la Segretario/a Organizzativo/a, previa deliberazione della Giunta Esecutiva può avvalersi dell’opera di ulteriori collaboratori/trici esterni/e, nei modi previsti dalla legge. Il/la Segretario/a Organizzativo/a rimane carica per il periodo di due anni, può essere revocato/a dalla Giunta Esecutiva in qualsiasi momento ed è rinominabile.

ART. 18

SCIOGLIMENTO

La Consulta è costituita a tempo indeterminato.

Cause di scioglimento automatico della Consulta sono costituite dalla volontà di tutti gli associati; dal recesso, che può essere esercitato in qualunque tempo, ad opera di non meno di quattro quinti degli associati.

Inoltre, costituiscono cause di scioglimento della Consulta l’impossibilità di funzionamento della stessa ovvero la sua protratta inattività, che dovranno essere constatate dall’Assemblea ed ogni altra causa prevista dalla legge.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Consulta, nei modi e nelle forme di legge, il patrimonio residuo deve essere obbligatoriamente devoluto a fini di utilità sociale (come previsto dall’articolo 3, comma 2, lettera J, della L.R. 7/06).

Alla devoluzione di tali fondi provvedere – quale liquidatore – il Collegio dei e delle Garanti.

ART. 19

MODIFICHE STATUTARIE

II presente Statuto può essere modificato a seguito di deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, convocata dal Coordinatore o dalla Coordinatrice ovvero da almeno un terzo degli aventi diritto di voto, secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del presente Statuto.

ART. 20

NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti della Repubblica Italiana, così come integrate, ovvero integrabili, mediante ricorso alle norme dell’ordinamento Europeo.